Gli accordi di agenzia e di distribuzione commerciale rappresentano nel commercio internazionale gli strumenti giuridici più utilizzati dalle imprese italiane (e non) per la vendita e distribuzione dei propri prodotti e servizi in un altro paese. Occorre sin d’ora segnalare che non esiste un autonomo diritto dei contratti di agenzia e distribuzione che abbia valenza sovranazionale per tutti i paesi del mondo. Nella prassi internazionale il contratto di agenzia e quello di distribuzione vengono qualificati come “agenzie commerciali” e sono disciplinati solitamente da una specifica legge.
In Arabia Saudita il governo saudita, a seguito della emanazione del Regolamento Saudita sul Franchising con il Decreto Reale M/22 di 9/2/1441H del 25 ottobre 2019, sta preparando una nuova legge sui contratti di distribuzione commerciale e di agenzia. Una prima bozza di legge (che per la prima volta conterrà disposizioni sul rapporto contrattuale tra le parti) è stata recentemente pubblicata per una consultazione pubblica.
Il progetto di legge contiene 10 capitoli, – tra cui disposizioni generali, conclusione del contratto, diritti e obblighi delle parti, risoluzione, concorrenza, ecc.-, e 36 articoli.
Le novità più importanti sono le seguenti:
- le disposizioni di legge si applicano a tutti i contratti di distribuzione commerciale e di agenzia eseguiti in Arabia Saudita e stipulatati o rinnovati dopo l’entrata in vigore della legge;
- i contratti attualmente vigenti e conclusi a tempo indeterminato saranno soggetti alle disposizioni della nuova legge decorsi 3 anni dalla sua entrata in vigore;
- distributori e agenti devono essere registrati nel competente “Commercial Register”, essere in possesso di adeguata licenza e i contratti devono essere registrati presso il Ministero del Commercio e tradotti in arabo;
- agenti e distributori sono responsabili nei confronti dei consumatori per la durata dell’accordo e per il periodo di 1 anno successivo o fino alla nomina di un nuovo agente o distributore; sono altresì responsabili della conformità dei prodotti importati agli standard e requisiti sauditi e ai requisiti di salute e sicurezza;
- in caso di risoluzione del contratto da parte della società fornitrice (salvo che la risoluzione sia dovuta per fatti imputabili all’agente o distributore) l’agente o il distributore ha diritto ad un equo compenso. Le parti possono concordare un compenso (indennità di fine rapporto) pari alla media delle commissioni (provvigioni) o dei profitti di un anno, calcolati sulla base dei tre anni precedenti la risoluzione del rapporto contrattuale;
- in caso di contratto a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere dal contratto dando un preavviso di 1 mese per ogni anno di durata del contratto;
- qualsiasi accordo commerciale tra le parti può contenere obblighi di non concorrenza e obblighi di non concorrenza post-contrattuale; se non concordato diversamente nel contratto l’obbligo di non concorrenza è limitato ai prodotti oggetto del contratto e al territorio e ha una durata di 2 anni; non è applicabile se il committente o preponente risolve o interrompe il contratto violandolo;
- se un accordo commerciale di esclusiva fa venire meno la fornitura di prodotti o servizi di primaria necessità per i consumatori (prodotti alimentari, farmaceutici, dispositivi medici, servizi sanitari) il Ministero del Commercio saudita ha la facoltà di sospendere in modo permanente o temporaneo l’applicazione del diritto di esclusiva; agente e distributore non possono chiedere un risarcimento dei danni al committente o preponente;
- le parti possono inserire nel contratto una clausola compromissoria, di mediazione o di conciliazione per risolvere le controversie;
- questa nuova legge sostituisce e annullerà l’attuale regolamento sulla Agenzia Commerciale entrato in vigore con Royal Decree M/11 di 20/2/1382H del 1962;
Alla luce delle predette considerazioni sembra che i c.d. severi e rigorosi presupposti e standard nazionalistici vigenti in Arabia Saudita vengano aboliti dando alle parti piena facoltà di trattativa e liberà nella predisposizione delle clausole contrattuali. La corresponsione obbligatoria di una c.d. “goodwill indemnity or compensation” in caso di interruzione del rapporto contrattuale non è (ancora) prevista nel testo di legge. Non è ancora chiaro se una clausola arbitrale regga in caso di applicazione al contratto di una legge straniera. Anche il riconoscimento e la validità di una clausola di esclusiva nei confronti di terzi non sembrano molto chiari.
Bisognerà comunque attendere le consultazioni per capire in quale misura la bozza di legge verrà modificata o in quali termini eventualmente approvata. I decreti esecutivi forniranno probabilmente ulteriori indicazioni e chiarimenti.
Ottobre 2022
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