Il ruolo del sindaco unico alla luce del riformato Articolo 2086 Codice Civile

Il legislatore italiano, con il D.lgs. 14/2019, ha introdotto nell’ordinamento italiano il “Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza”, in vigore oramai dallo scorso 15 luglio 2022, riformando così la legge fallimentare (R.D. 267/1942). Lo spirito e l’obiettivo con cui tale codice è stato varato – si legge nella relazione illustrativa – non è solo quello di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali, ma anche quello di stimolare le imprese ad affrontare per tempo le situazioni di crisi, incentivando l’emersione tempestiva della crisi, cosicchè questa possa essere gestita e non diventare irreversibile, nella prospettiva di privilegiare situazioni che garantiscano la continuità aziendale, rispetto all’ipotesi liquidatoria.

Tra gli strumenti approntati dal legislatore per raggiungere questi obiettivi, vi è stata in primo luogo la modifica dell’art. 2086 c.c., rubricato “Gestione dell’impresa”, che dispone letteralmente “L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdira della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. In secondo luogo, sono stati introdotti i c.d. “strumenti di allerta”, ovvero degli oneri di segnalazione della crisi posti a carico sia dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia della Riscossione) che degli organi di controllo societario (collegio sindacale, sindaco unico, revisore contabile).

Gli obblighi disciplinati ai sensi dell’art. 2086, secondo comma, c.c., incombono anzitutto sugli amministratori e, in secondo luogo all’organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o società di revisione), cui spetta il compito di vigilanza sugli adempimento di quanto sopra. In particolare, ciò rileva sul tipo di attività che deve esercitare l’organo di controllo: questi, devono verificare la sussistenza degli indicatori della crisi (art. 13 CCII), allertando l’organo amministativo e, quest’ultimo, non oltre trenta giorni dall’allerta, deve riferire in ordine alle iniziative di riorganizzazione aziendale intraprese (eventualmente con il supporto dell’OCRI) per fronteggiare la crisi. In caso di omesso o inadeguato feedback da parte dell’imprenditore, gli organi di controllo informano l’OCRI, il quale – verificata la sussistenza della crisi – procede con il debitore in vista di una soluzione concordata con i creditori.

La tempestiva segnalazione comporta, peraltro, da un lato delle importanti misure premiali, quale la riduzione degli interessi e delle sanzioni tributarie e dall’altro l’esenzione da responsabilità per il collegio sindacale/sindaco unico per i danni causati all’impresa da inerzia degli amministratori a seguito della segnalazione.

In tal senso, laddove la società avesse a disposizione un Organismo di Vigilanza e, più in generale, di un Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. 231/2001, ciò può essere di grande aiuto al collegio sindacale o sindaco unico, soprattutto in ordine alla mappatura dei rischi aziendali, anche legati alla gestione delle scritture contabili e dei flussi finanziari.

In questo rinnovato contesto, rimangono comunque fermi alcuni obblighi in capo al collegio sindacale/collegio unico, per le società per azioni e le società a responsabilità limitata:

  1. Ai sensi dell’art. 2477 c.c., rubricato “sindcato e revisore legale dei conti”, viene disciplinata la possibilità che l’atto costitutivo della società possa prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore e, se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Ancora, nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previsto per le società per azioni;
  2. Ai sensi dell’art. 2403 c.c., il collegio sindacale o il sindaco unico vigilia sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previso dall’articolo 2409 c.c.
1920 1280 Avv. Fontana Ros

Lascia una risposta