Utilizzo improprio di fotografia e diritto d’autore: quid iuris?

Il caso: la pubblicazione di una fotografia all’interno di un sito web (fotografia riportata, a sua volta all’interno della dichiarazione di cessazione dell’attività); i diritti sarebbero – asseritamente – detenuti dal cliente, senza avere la licenza e, conseguentemente, che è stato violato il diritto di sfruttamento dell’autore ed è stato commesso un illecito. Richiedono il pagamento del consueto canone di licenza. Si può parlare, in questo caso, di utilizzo improprio di una fotografia da parte della società utilizzatrice?

Qual è la legge applicabile in questo caso? Avendo una forte connotazione di diritto internazionale, è difficile esaminare quale sia la legge applicabile al caso concreto, a maggior ragione trattandosi di una pubblicazione avvenuta su un sito web ed in assenza di uno specifico contratto tra le parti. Bisogna analizzare sia la disciplina sostanziale che processuale in materia di diritto della proprietà intellettuale.

La legge sul diritto d’autore italiano è disciplinata dalla legge 633/1941, dove ai sensi degli artt. 88 e seguenti è contenuta la disciplina dei diritti relativi alle fotografie e, in particolare, la legislazione, oltre a soffermarsi sulla nozione di “fotografia”, prevede che il fotografo, ai sensi dell’art. 90 nell’esemplare di fotografia dovrà rispettare, quale onere della prova, le seguenti indicazioni:

  1. il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
  2. la data dell’anno di produzione della fotografia;
  3. il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

Qualora gli esemplari fotografati non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

Per una miglior comprensione dell’ambito di applicazione della legge 633/1941, i successivi artt. da 185 a 189 chiariscono la portata applicativa di tale legge, che si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell’art. 189. Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

In secondo luogo, la fotografia non può essere qualificata come opera fotografica ai sensi dell’art. 87 della legge sul diritto d’autore, in quanto consistente nella mera riproduzione fotografica di un’oggetto materiale, senza aver apportato innovazioni o aggiunte alla stessa (elementi che – di contro – permetterebbero di qualificare la fotografia come opera fotografica, proprio perché dotata di un elemento innovativo).

Perché la pretesa del pagamento del consueto canone di licenza sia fondata e si possa addivenire alla formulazione di una proposta di pagamento in tal senso, vi deve essere la prova materiale della proprietà dei diritti su tale immagine.

Da un punto di vista processuale, in questo caso, la legge n. 218/1995, che disciplina la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, prevede ai sensi dell’art. 3 che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 Cod. Proc. Civ. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge. Ancora, la giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l’Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

Una seconda norma di rilievo è rappresentata dall’art. 8 della legge 218/1995, che sansisce il principio in virtù del quale ”Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l’art. 5 Cod. Proc. Civ. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.” Si rinvia all’art. 5 del c.p.c., che stabilisce come la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

Recentemente la giurisprudenza, (con sentenza del 22 marzo 2022 del Tribunale di Napoli) ha stabilito che l’utilizzo di una fotografia non creativa sul web senza il consenso dell’autore, costituisce violazione dei diritti d’autore sull’opera stessa. Per la quantificazione del danno subito dall’autore è congruo assumere come parametro di riferimento le tabelle realizzate dalla SIAE per l’utilizzo a fini pubblicitari delle opere protette.

1920 1280 Avv. Fontana Ros

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