NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA DI SUPERBONUS 110%

Breve analisi della legge n. 38/2023 in materia di Superbonus 110%, contente “misure urgenti in materia di cessione dei crediti”.

Dal 12 aprile scorso è in vigore la legge 38/2023, legge di conversione del decreto legge 11/2023 (c.d. blocca crediti) contenente misure urgenti in materia di cessione dei crediti.

La Legge 38/2023 introduce, in particolar modo, numerose novità che, sinteticamente possono essere così riassunte:

  • proroga per le unifamiliari;
  • divieto di acquisto dei crediti per le PA;
  • conversione dei crediti acquisiti da banche e assicurazioni che hanno esaurito la capienza in BTP, buoni del tesoro pluriennali di Stato;
  • responsabilità solidale e documentazione necessaria per eliminarla;
  • stop alla cessione del credito e modifiche al sistema di eccezioni;
  • allungamento dei termini di cessione e di detrazione diretta;
  • remissione in bonis al 30 novembre 2023.

Conversione dei crediti acquisiti da banche e assicurazioni che hanno esaurito la capienza in BTP, buoni del tesoro pluriennali di Stato;

Sicuramente, tra le novità introdotte con la legge 38/2023, è meritevole di essere approfondita l’ipotesi secondo cui banche ed intermediari finanziari che acquistano crediti da bonus edilizi di trasformare tali crediti eccedenti in buoni del tesoro poliennali (Btp), di durata almeno decennale, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti già compensati. Tale soluzione, limitata ai crediti relativi a interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, sarà tuttavia adottabile dalle emissioni di Btp effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Si specifica che il primo utilizzo può essere fatto in relazione a emissioni “ordinarie“, effettuate a partire dal 1° gennaio 2028: l’inserimento del termine “ordinarie” esclude la possibilità che nel 2028 si possa ricorrere a emissioni “straordinarie” con conseguenti ricadute sui conti pubblici. Al momento, in ordine a questa possibilità, si è in attesa di ricevere disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate, MEF, Banca d’Italia.

Proroga unifamiliari al 30 settembre 2023

La legge 38/2023 ha previsto la possibilità di ulteriori sei mesi per completare i lavori sugli edifici unifamiliari e assimilati (villette) con agevolazione al 110%, e l’obiettivo è quello di consentire l’ultimazione dei lavori a chi sta eseguendo interventi su edifici unifamiliari ed ha già raggiunto il 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022.

Per gli edifici unifamiliari e le villette è prevista una detrazione del 90% per tutto il 2023 e, in particolare, per poter accedere a tale beneficio, biosgnerà soddisfare tre condizioni:

  • l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale;
  • il beneficiario della detrazione deve possedere un reddito di riferimento relativo all’anno precedente non superiore a 15.000 euro;
  • il contribuente deve possedere un diritto reale di godimento sull’immobile (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc.).

Per i lavori in corso, iniziati prima del 2023, è prevista la scadenza del 110% al 30 settembre 2023 nel caso in cui sia stato completato almeno il 30% dei lavori totali – in ogni caso – entro il 30 settembre 2022.

Per quanto riguarda invece la cessione del credito, resta possibile procedere con sconto in fattura/cessione solo se e nella misura in cui è stata presentata la CILA-S entro il 16 febbraio 2023 o la richiesta di titolo abilitativo (per demolizione e ricostruzione), altrimenti vi è la necessità di procedere con utilizzo diretto della detrazione Irpef.

Per quanto concerne, infine, i lavori non ancora iniziati, è prevista una detrazione 90% per tutto il 2023 senza cessione del credito.

Responsabilità solidale: esclusione cessionario da banca

Ferma restando l’ipotesi di dolo e fermo altresì il divieto di acquisto dei crediti da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, viene integrato/modificato l’elenco della documentazione che il cessionario deve possedere per escludere la responsabilità in solido con il beneficiario originario, in caso di concorso in violazione nella fruizione dei bonus. Per quanto riguarda l’attestazione “anti-riciclaggio” (che rientra nella documentazione che il cessionario deve acquisire per escludere il reato di “concorso in violazione”), viene precisato che la stessa debba essere rilasciata dal cessionario del credito. Qualora il cessionario sia una società quotata, o appartenente al gruppo di una società quotata, non soggetto all’obbligo di rilascio dell’attestazione, questa sarà rilasciata da una società di revisione appositamente incaricata.

Integrazioni CILAS

Premesso che “CILA” e “CILAS” sono entrambi sono titoli abilitativi che bisogna protocollare al Comune per la realizzazione di lavori edili sulla casa, la differenziazione è nel contenuto del modello e nella circostanza in cui bisogna presentare l’uno invece che l’altro.

L’acronimo CILA sta per “Certificazione inizio lavori asseverata”.  La sigla CILAS, invece, per “Certificazione inizio lavori asseverata Superbonus”. Di coneguenza se i lavori che si devono realizzare sono quelli per i quali poi si avrà il superbonus, allora il titolo abilitativo da presentare al comune sarà la CILAS. Negli altri casi sarà, invece, la CILA. E in altri casi ancora la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio attività).

L’articolo 2-bis, introdotto in sede di conversione, introduce una disposizione di interpretazione autentica – dunque con efficacia retroattiva – che consente di usufruire del Superbonus 110% per il 2023 e dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento viene previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.

1920 1080 Avv. Fontana Ros

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