Macchina a controllo numerico con fascio laser che incide una piastra, a richiamo del nuovo Regolamento Macchine e della sicurezza dei prodotti

Nuovo Regolamento Macchine: che cosa cambia per le imprese e come prepararsi

Non è un semplice aggiornamento burocratico

Per quasi vent’anni, la Direttiva 2006/42/CE ha rappresentato il principale riferimento europeo per la sicurezza delle macchine.

La direttiva disciplina un ampio insieme di prodotti, tra cui macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi, cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi-macchine.

Il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine si inserisce in questo quadro e nasce dall’esigenza di aggiornare la disciplina europea alla luce dell’evoluzione tecnologica e dei nuovi modelli produttivi.

Le macchine moderne, infatti, non sono più soltanto sistemi meccanici. Sempre più spesso integrano:

  • software;
  • sistemi di controllo remoto;
  • componenti connessi alla rete;
  • funzioni automatizzate;
  • sistemi capaci di assumere decisioni operative;
  • strumenti di raccolta e analisi dei dati;
  • tecnologie di intelligenza artificiale;
  • dispositivi esposti a rischi di manipolazione o attacco informatico.

Per le imprese, il cambiamento non riguarda quindi soltanto la documentazione da aggiornare. Coinvolge la progettazione, la valutazione dei rischi, la gestione della filiera, i rapporti con fornitori e clienti e, in molti casi, anche i contratti di vendita e di fornitura.

Da una direttiva a un regolamento: perché la differenza è importante

La Direttiva 2006/42/CE ha richiesto il recepimento da parte degli Stati membri e, in Italia, è stata attuata attraverso il D.Lgs. 17/2010.

Il nuovo regolamento europeo è destinato, invece, a costituire il riferimento direttamente applicabile negli Stati membri. Questo dovrebbe favorire una maggiore uniformità delle regole per le imprese che progettano, producono, importano o distribuiscono macchinari in più Paesi dell’Unione.

Il passaggio non elimina, tuttavia, ogni rilevanza della normativa nazionale. Restano infatti da considerare gli aspetti relativi alle autorità competenti, alla vigilanza del mercato, ai controlli e alle sanzioni.

Per le imprese che operano su più mercati, la nuova disciplina potrà comunque rappresentare un’opportunità per ridurre le differenze interpretative e organizzative oggi presenti lungo la filiera.

Quali prodotti sono interessati?

La disciplina europea riguarda una pluralità di prodotti, non soltanto la macchina finita.

Rientrano nel perimetro della Direttiva 2006/42/CE:

  • le macchine;
  • le attrezzature intercambiabili;
  • i componenti di sicurezza;
  • gli accessori di sollevamento;
  • le catene, le funi e le cinghie;
  • i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • le quasi-macchine.

Il nuovo regolamento utilizza una categoria più ampia, quella dei “prodotti correlati alle macchine”, che dovrebbe consentire di ricomprendere in modo più organico le diverse componenti e soluzioni tecnologiche presenti nella moderna filiera industriale.

La classificazione del prodotto è il primo passaggio da compiere. Prima di valutare gli obblighi documentali o la necessità della marcatura CE, occorre infatti comprendere quale sia la natura del prodotto e quale ruolo ricopra l’impresa all’interno della catena di distribuzione.

Una macchina completa, una quasi-macchina, un componente di sicurezza e un accessorio di sollevamento possono essere soggetti a obblighi diversi. Anche una macchina già esistente può rientrare in una disciplina differente se viene modificata in modo significativo.

Che cosa resta essenziale: sicurezza, documentazione e marcatura CE

Il nuovo quadro normativo non abbandona i principi fondamentali già conosciuti dagli operatori.

Prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, il fabbricante deve verificare che la macchina rispetti i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, predisporre il fascicolo tecnico, fornire le informazioni necessarie, svolgere la procedura di valutazione della conformità, redigere la dichiarazione di conformità e apporre la marcatura CE.

La marcatura CE, quindi, non dovrebbe essere considerata un semplice adempimento grafico o commerciale.

È piuttosto il risultato finale di un percorso che comprende:

  • analisi dei rischi;
  • progettazione e costruzione della macchina;
  • verifica dei requisiti di sicurezza;
  • predisposizione della documentazione tecnica;
  • valutazione della conformità;
  • redazione della dichiarazione di conformità;
  • apposizione della marcatura.

La valutazione dei rischi deve essere svolta già nella fase di progettazione e deve orientare le scelte costruttive della macchina.

Il fascicolo tecnico: il documento che racconta come è stata progettata la macchina

Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti applicabili e deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

In concreto, il fascicolo può comprendere:

  • una descrizione generale della macchina;
  • disegni e schemi;
  • la documentazione relativa alla valutazione dei rischi;
  • l’indicazione delle norme applicate;
  • relazioni tecniche;
  • risultati di prove e verifiche;
  • istruzioni per l’uso;
  • informazioni sui componenti utilizzati;
  • documentazione relativa alla valutazione della conformità.

Un fascicolo tecnico incompleto può rendere difficile dimostrare, in caso di controllo o contestazione, che la macchina sia stata progettata e costruita nel rispetto dei requisiti applicabili.

Per questo motivo, il fascicolo non dovrebbe essere predisposto soltanto alla fine del processo produttivo. Dovrebbe accompagnare lo sviluppo del prodotto e venire aggiornato quando intervengano modifiche progettuali, tecniche o funzionali.

La dichiarazione di conformità e la marcatura CE

La dichiarazione CE di conformità deve contenere informazioni essenziali sul fabbricante, sulla macchina e sulla conformità ai requisiti applicabili. Deve inoltre identificare, tra gli altri elementi, la macchina, la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico e gli eventuali organismi coinvolti.

La marcatura CE deve essere visibile, leggibile e indelebile, secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.

Anche questi elementi dovranno essere verificati nella fase di transizione verso il nuovo regolamento, soprattutto quando:

  • la macchina è stata progettata secondo la disciplina precedente ma non è ancora stata immessa sul mercato;
  • il prodotto viene modificato prima della vendita;
  • la macchina viene integrata in un impianto più complesso;
  • intervengono soggetti diversi nella progettazione e nella produzione;
  • il prodotto è destinato a più Stati membri;
  • la documentazione è predisposta in formato digitale.

La sicurezza non riguarda più soltanto la parte meccanica

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo quadro europeo riguarda l’evoluzione tecnologica delle macchine.

Quando il funzionamento del prodotto dipende da software, connessioni di rete, sistemi automatici o dispositivi di controllo remoto, la valutazione della sicurezza non può fermarsi ai soli componenti fisici.

Diventa necessario considerare anche:

  • il funzionamento del software;
  • la gestione degli aggiornamenti;
  • gli accessi autorizzati e non autorizzati;
  • la possibilità di alterare i parametri della macchina;
  • gli effetti di un malfunzionamento digitale;
  • la sicurezza dei sistemi di controllo;
  • l’interazione tra macchina, operatore e ambiente esterno.

In altri termini, una macchina può essere fisicamente ben costruita, ma presentare comunque rischi rilevanti se il suo sistema informatico è vulnerabile o se un accesso non autorizzato può modificarne il comportamento.

Per questo motivo, le imprese dovrebbero iniziare a coordinare il lavoro dei diversi reparti coinvolti:

  • progettazione;
  • produzione;
  • qualità;
  • sicurezza;
  • IT;
  • compliance;
  • legale.

La conformità della macchina diventa sempre più il risultato di un’attività multidisciplinare.

Modifiche sostanziali: quando l’utilizzatore può assumere il ruolo di fabbricante

Un tema particolarmente delicato riguarda le macchine già in uso che vengono modificate, aggiornate o integrate.

Non ogni intervento di manutenzione trasforma automaticamente l’utilizzatore in fabbricante. Tuttavia, quando la modifica incide in modo significativo sulla sicurezza, sul funzionamento o sulle caratteristiche essenziali della macchina, può diventare necessario rivalutare la conformità del prodotto e il ruolo del soggetto che ha effettuato l’intervento.

Il rischio riguarda soprattutto:

  • l’integrazione di nuovi sistemi di controllo;
  • l’aggiunta di funzioni automatiche;
  • la sostituzione di componenti essenziali;
  • la modifica dei parametri di funzionamento;
  • l’inserimento della macchina in una nuova linea produttiva;
  • l’interconnessione con altri impianti;
  • l’introduzione di software o dispositivi di comando diversi da quelli originari.

In questi casi, non è sufficiente chiedersi se l’intervento sia stato tecnicamente possibile. Occorre verificare anche chi abbia assunto la responsabilità della modifica, quali rischi siano stati rivalutati e quale documentazione debba essere aggiornata.

Fabbricanti, importatori e distributori: responsabilità lungo tutta la filiera

La conformità non riguarda esclusivamente il fabbricante.

In una catena commerciale sempre più internazionale, possono essere coinvolti:

  • il progettista;
  • il produttore;
  • il mandatario;
  • l’importatore;
  • il distributore;
  • l’integratore;
  • il manutentore;
  • l’utilizzatore finale.

Ciascun soggetto può avere obblighi diversi in relazione al proprio ruolo e alle attività concretamente svolte.

Un importatore, ad esempio, non dovrebbe limitarsi ad acquistare una macchina da un produttore estero e rivenderla sul mercato europeo senza verificare la documentazione e le informazioni che accompagnano il prodotto.

Anche il distributore dovrebbe prestare attenzione alla presenza della marcatura, delle istruzioni e delle dichiarazioni richieste, oltre a prevedere procedure interne per la gestione delle eventuali non conformità.

Per le imprese, diventa quindi essenziale ricostruire con precisione la filiera e stabilire contrattualmente:

  • chi deve predisporre la documentazione;
  • chi deve conservarla;
  • chi deve aggiornarla;
  • chi deve gestire le richieste delle autorità;
  • chi sostiene i costi di adeguamento;
  • chi risponde degli errori progettuali;
  • chi gestisce le modifiche successive alla consegna;
  • chi deve intervenire in caso di richiamo o non conformità.

Perché i contratti di fornitura diventano centrali

Il contratto di fornitura di una macchina non dovrebbe limitarsi a indicare il prezzo, i tempi di consegna e le caratteristiche tecniche del prodotto.

Dovrebbe disciplinare anche la ripartizione delle responsabilità relative alla conformità.

In particolare, può essere opportuno regolare:

  • caratteristiche tecniche e prestazioni promesse;
  • requisiti di sicurezza;
  • documentazione da consegnare;
  • fascicolo tecnico;
  • dichiarazioni di conformità;
  • manuali e istruzioni;
  • lingua della documentazione;
  • attività di installazione e collaudo;
  • integrazione con altri impianti;
  • modifiche richieste dal cliente;
  • aggiornamenti software;
  • manutenzione e assistenza;
  • responsabilità per non conformità;
  • garanzie;
  • richiami e interventi correttivi;
  • gestione dei reclami;
  • assicurazioni;
  • legge applicabile e foro competente nei contratti internazionali.

Una clausola generica secondo cui il fornitore “garantisce la conformità del prodotto” può non essere sufficiente. Occorre chiarire a quale normativa si faccia riferimento, quale sia il momento rilevante per la verifica e quali responsabilità sorgano se il prodotto viene modificato o integrato dal cliente.

Che cosa dovrebbero fare oggi le imprese?

In vista dell’applicazione del nuovo quadro normativo, le imprese possono iniziare con una verifica interna articolata in più passaggi.

1. Mappare i prodotti

Occorre individuare tutte le macchine, quasi-macchine, componenti e attrezzature commercializzate o utilizzate, verificando la disciplina applicabile a ciascun prodotto.

2. Ricostruire la documentazione

È opportuno controllare l’esistenza e l’aggiornamento di:

  • fascicoli tecnici;
  • valutazioni dei rischi;
  • dichiarazioni di conformità;
  • manuali;
  • istruzioni;
  • schemi;
  • relazioni di prova;
  • documentazione relativa ai componenti.

3. Identificare le modifiche intervenute

Le imprese dovrebbero verificare se le macchine siano state modificate dopo la produzione o la prima installazione e se tali modifiche abbiano inciso sulla sicurezza o sul funzionamento.

4. Verificare la catena contrattuale

È utile esaminare i contratti con:

  • fornitori;
  • produttori;
  • importatori;
  • distributori;
  • integratori;
  • manutentori;
  • clienti finali.

5. Preparare una gestione della documentazione digitale

Se le istruzioni e gli altri documenti saranno messi a disposizione in formato digitale, sarà necessario assicurare che siano accessibili, aggiornati, conservati e collegati in modo chiaro al prodotto cui si riferiscono.

6. Coordinare area tecnica e area legale

La conformità non è soltanto una questione tecnica. Le scelte progettuali e documentali devono essere coerenti con i contratti, con le garanzie offerte al cliente e con la distribuzione delle responsabilità tra i soggetti coinvolti.

Una transizione da gestire per tempo

Il passaggio al nuovo Regolamento Macchine non dovrebbe essere affrontato soltanto quando il prodotto è pronto per essere venduto.

Le imprese che si muoveranno per tempo potranno:

  • ridurre il rischio di non conformità;
  • evitare duplicazioni documentali;
  • individuare tempestivamente i prodotti più esposti;
  • aggiornare i contratti prima dell’avvio delle nuove forniture;
  • chiarire i rapporti con importatori e distributori;
  • migliorare la gestione delle modifiche;
  • coordinare progettazione, produzione e assistenza;
  • affrontare con maggiore sicurezza eventuali controlli o contestazioni.

La vera sfida non sarà soltanto adeguarsi a una nuova fonte normativa, ma trasformare la conformità in un processo aziendale stabile e condiviso.

Il supporto dello Studio

Lo Studio Legale Fontana Ros assiste imprese, produttori, distributori e acquirenti nella gestione degli aspetti giuridici connessi a macchinari, impianti e prodotti industriali.

L’assistenza può riguardare:

  • analisi dei contratti di fornitura;
  • revisione delle clausole sulla conformità;
  • distribuzione delle responsabilità tra le parti;
  • gestione delle garanzie;
  • verifica degli obblighi documentali;
  • supporto nella gestione delle modifiche;
  • rapporti con fornitori e clienti internazionali;
  • coordinamento tra documentazione tecnica e contrattuale;
  • gestione delle contestazioni relative a non conformità;
  • aggiornamento della contrattualistica in vista del nuovo quadro europeo.

L’obiettivo è aiutare l’impresa a gestire la transizione non come un semplice adempimento formale, ma come un processo di prevenzione del rischio e di protezione del valore aziendale.

Conclusioni

Il nuovo Regolamento Macchine rappresenta un passaggio importante per tutte le imprese che progettano, producono, importano, distribuiscono o utilizzano macchinari.

La novità più rilevante non consiste soltanto nel passaggio da una direttiva a un regolamento. Il vero cambiamento riguarda l’evoluzione del concetto di sicurezza, che oggi comprende non solo la struttura fisica della macchina, ma anche software, sistemi automatici, connessioni digitali e gestione dei dati.

Le imprese dovrebbero quindi iniziare a verificare:

  • quali prodotti rientrano nella nuova disciplina;
  • quale documentazione è disponibile;
  • se le macchine sono state modificate;
  • quali soggetti intervengono nella filiera;
  • come sono distribuite le responsabilità;
  • se i contratti di fornitura sono ancora adeguati.

Una preparazione tempestiva può ridurre i rischi, migliorare i rapporti con clienti e fornitori e rendere più semplice il passaggio al nuovo quadro normativo.

Il presente articolo ha finalità informative e non sostituisce una valutazione specifica del prodotto, della documentazione tecnica o del contratto applicabile.

1920 1280 Avv. Fontana Ros