Cataste di scatoloni di cartone in un magazzino industriale, a illustrare imballaggi e rifiuti di imballaggio del Regolamento UE 2025/40

Nuovo Regolamento Imballaggi (UE) 2025/40: cosa cambia per le imprese

Guida pratica a obblighi, scadenze, responsabilità e adeguamento aziendale

Il nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio introduce un sistema europeo destinato a incidere sull’intero ciclo di vita degli imballaggi: dalla progettazione alla produzione, dall’immissione sul mercato alla gestione del rifiuto.

La disciplina riguarda la sostenibilità ambientale, l’etichettatura, la prevenzione dei rifiuti, il riutilizzo, la riciclabilità, il contenuto riciclato e la responsabilità estesa del produttore.

Il cambiamento interessa non soltanto le imprese che producono materialmente scatole, bottiglie, flaconi o altri contenitori.

Può riguardare anche:

  • aziende che vendono prodotti confezionati;
  • importatori;
  • distributori;
  • imprese che utilizzano imballaggi per la logistica;
  • operatori del commercio elettronico;
  • aziende che vendono prodotti in altri Stati membri;
  • fornitori di materiali o componenti;
  • imprese che utilizzano imballaggi riutilizzabili;
  • fornitori di servizi di deposito, movimentazione e spedizione.

La vera novità consiste nel fatto che la conformità dell’imballaggio non viene più considerata soltanto come una questione ambientale o tecnica, ma come un tema che coinvolge anche documentazione, contratti, filiera, responsabilità e organizzazione interna.

In sintesi

Se un’impresa produce, importa, distribuisce o utilizza imballaggi, dovrebbe verificare:

  • quali imballaggi immette sul mercato;
  • quale ruolo assume nella filiera;
  • quali documenti deve ottenere dai fornitori;
  • se deve iscriversi a registri nazionali;
  • se deve adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;
  • quali modifiche tecniche e contrattuali siano necessarie;
  • quali obblighi entreranno in vigore negli anni successivi.

1. Che cos’è il Regolamento Imballaggi?

Il Regolamento (UE) 2025/40 stabilisce prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi, con riferimento alla sostenibilità, all’etichettatura, alla responsabilità estesa del produttore, alla prevenzione dei rifiuti, al riutilizzo, alla raccolta e al riciclaggio.

L’obiettivo è ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato, evitare gli imballaggi superflui, favorire il riutilizzo e aumentare la riciclabilità e l’impiego di materiali riciclati.

Il regolamento sostituisce la precedente Direttiva 94/62/CE, che viene abrogata dal 12 agosto 2026, con alcune disposizioni transitorie destinate a rimanere applicabili per periodi specifici.

Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica, in via generale, dal 12 agosto 2026.

Questo non significa, però, che tutti gli obblighi diventino operativi nello stesso momento. Il regolamento prevede infatti una applicazione progressiva, con scadenze diverse per etichettatura, riciclabilità, contenuto riciclato, riutilizzo e sanzioni.

2. Il regolamento riguarda anche la mia impresa?

La risposta dipende dal ruolo svolto nella filiera

Il regolamento si applica agli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione, indipendentemente dal materiale utilizzato e dalla loro funzione.

La definizione comprende, tra gli altri, gli imballaggi destinati a contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare prodotti, compresi gli imballaggi per la vendita, gli imballaggi multipli, gli imballaggi per il trasporto e gli imballaggi di servizio.

In concreto, può essere coinvolta un’impresa che:

  • produce imballaggi;
  • acquista imballaggi da un fornitore e li utilizza per i propri prodotti;
  • importa nell’Unione prodotti già confezionati;
  • vende prodotti con il proprio marchio;
  • distribuisce imballaggi o prodotti imballati;
  • utilizza pallet, casse, contenitori, pellicole o reggette;
  • vende tramite una piattaforma online;
  • gestisce il magazzino o la spedizione per conto di terzi.

È importante distinguere tra la figura del fabbricante, rilevante soprattutto per gli obblighi tecnici di conformità, e quella del produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore, che può dipendere dal fatto di mettere a disposizione per la prima volta un imballaggio o un prodotto imballato in un determinato Stato membro.

Chi deve fare cosa?

Soggetto Principali profili di attenzione
Fabbricante Deve verificare la conformità dell’imballaggio, predisporre la documentazione tecnica e redigere la dichiarazione UE di conformità.
Fornitore di imballaggi o materiali Deve fornire al fabbricante le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità.
Importatore Deve verificare la documentazione, l’etichettatura e la conformità prima di immettere l’imballaggio sul mercato.
Distributore Deve esercitare la dovuta diligenza e verificare, tra l’altro, registrazione, etichettatura e informazioni del fabbricante e dell’importatore.
Fornitore di servizi logistici Deve assicurare che stoccaggio, manipolazione, imballaggio e spedizione non compromettano la conformità.
Impresa che vende in altri Stati membri Deve verificare gli obblighi di registrazione, EPR e rappresentanza nel Paese di destinazione.

3. Conformità dell’imballaggio: documenti e responsabilità

La conformità deve essere dimostrata

Il regolamento richiede che il fabbricante, prima di immettere l’imballaggio sul mercato:

  • svolga o faccia svolgere la procedura di valutazione della conformità;
  • predisponga la documentazione tecnica;
  • rediga la dichiarazione UE di conformità;
  • garantisca che la produzione in serie continui a essere conforme;
  • conservi la documentazione richiesta;
  • renda identificabile l’imballaggio e il soggetto responsabile.

Articoli 15, 38, 39 e allegato VII, Regolamento (UE) 2025/40

La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità dell’imballaggio ai requisiti applicabili. Con tale dichiarazione, il fabbricante assume la responsabilità della conformità dell’imballaggio al regolamento.

Per quanto tempo devono essere conservati i documenti?

La documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità devono essere conservate:

  • per cinque anni dalla data di immissione sul mercato, nel caso di imballaggi monouso;
  • per dieci anni dalla data di immissione sul mercato, nel caso di imballaggi riutilizzabili.

Articolo 15, paragrafo 3, Regolamento (UE) 2025/40

Il periodo di conservazione non riguarda soltanto il documento finale. Per essere realmente utile in caso di controllo o contestazione, il sistema documentale dovrebbe consentire di ricostruire:

  • materiali utilizzati;
  • componenti dell’imballaggio;
  • caratteristiche tecniche;
  • risultati delle prove;
  • valutazioni di riciclabilità;
  • contenuto riciclato;
  • informazioni relative alle sostanze;
  • fornitori coinvolti;
  • versione dell’imballaggio commercializzato;
  • eventuali modifiche successive.

4. Il ruolo dei fornitori: il dato tecnico diventa un obbligo contrattuale

Una delle conseguenze più importanti del nuovo regolamento riguarda i rapporti tra impresa e fornitori.

Il fornitore di imballaggi o materiali di imballaggio deve fornire al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’imballaggio, compresa la documentazione tecnica richiesta dal regolamento.

Per l’impresa acquirente non sarà quindi sufficiente ottenere una generica dichiarazione secondo cui il materiale è “sostenibile”, “riciclabile” o “conforme”.

Sarà opportuno ottenere dati verificabili relativi, ad esempio, a:

  • composizione dell’imballaggio;
  • percentuale di materiale riciclato;
  • presenza di sostanze soggette a restrizioni;
  • riciclabilità;
  • riutilizzabilità;
  • compatibilità con il contatto alimentare;
  • risultati dei test;
  • certificazioni e rapporti tecnici;
  • istruzioni per il corretto utilizzo;
  • modalità di gestione del fine vita.

Le clausole contrattuali da valutare

I contratti con i fornitori dovrebbero disciplinare almeno:

  • obbligo di fornire informazioni complete e aggiornate;
  • obbligo di comunicare modifiche nella composizione del materiale;
  • garanzia di conformità al Regolamento (UE) 2025/40;
  • obbligo di conservare la documentazione;
  • diritto di audit o di richiesta di informazioni;
  • responsabilità per dati errati o incompleti;
  • obbligo di collaborazione in caso di controlli;
  • gestione di richiami e non conformità;
  • ripartizione dei costi di adeguamento;
  • manleve e limiti di responsabilità;
  • obblighi informativi lungo la catena di subfornitura.

Una documentazione incompleta del fornitore non determina automaticamente la non conformità dell’imballaggio, ma può rendere molto più difficile per l’impresa dimostrare di avere rispettato gli obblighi applicabili.

5. Sostanze, metalli pesanti e PFAS

La composizione dell’imballaggio deve essere verificata

Gli imballaggi immessi sul mercato devono essere fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione, considerando anche gli effetti sull’ambiente, sulle emissioni, sul riciclaggio e sulla gestione dei rifiuti.

Il regolamento stabilisce inoltre che la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei loro componenti non superi, salvo le specifiche disposizioni applicabili, il limite complessivo di 100 mg/kg.

PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti

Dal 12 agosto 2026, gli imballaggi a contatto con prodotti alimentari non possono essere immessi sul mercato quando contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori ai limiti stabiliti dal regolamento, salvo il divieto già previsto da altre norme europee.

I limiti previsti sono:

  • 25 ppb per le PFAS misurate attraverso analisi mirate;
  • 250 ppb per la somma delle PFAS misurate attraverso analisi mirate, eventualmente previa degradazione dei precursori;
  • 50 ppm per le PFAS complessive, comprese quelle polimeriche.

Articolo 5, paragrafo 5, Regolamento (UE) 2025/40

Non si tratta quindi di un divieto indistinto di qualsiasi presenza di PFAS in ogni tipo di imballaggio. La disposizione riguarda specificamente gli imballaggi a contatto con alimenti e opera secondo soglie e modalità di misurazione determinate.

Per le imprese del settore alimentare, della ristorazione, del packaging e della distribuzione è opportuno verificare:

  • quali materiali siano utilizzati;
  • se siano destinati al contatto con alimenti;
  • quali test siano stati effettuati;
  • se i fornitori abbiano rilasciato dichiarazioni aggiornate;
  • se le scorte già acquistate siano accompagnate da una documentazione sufficiente;
  • se sia necessario sostituire materiali o componenti.

6. Riciclabilità: il requisito diventa progressivamente più rigoroso

Il regolamento stabilisce che gli imballaggi immessi sul mercato debbano essere riciclabili. Un imballaggio è considerato riciclabile quando è progettato per il riciclaggio dei materiali e può essere raccolto, selezionato e riciclato senza compromettere gli altri flussi di rifiuti.

La riciclabilità sarà espressa attraverso classi di prestazione:

  • classe A;
  • classe B;
  • classe C.

A partire dal 1° gennaio 2030, oppure dalla data successiva prevista dal regolamento qualora gli atti delegati siano adottati più tardi, gli imballaggi che non rientrano nelle classi di riciclabilità ammesse non potranno essere immessi sul mercato. Dal 1° gennaio 2038 saranno richieste almeno le classi A o B, secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

È importante distinguere due momenti:

  • dal 2030 assume rilievo la progettazione dell’imballaggio in funzione del riciclaggio;
  • dal 2035 entra in gioco anche la verifica del riciclaggio su scala, secondo la metodologia e gli atti di esecuzione previsti.

Articolo 6, paragrafo 2, Regolamento (UE) 2025/40

Per le imprese, la conseguenza pratica è chiara: la valutazione della riciclabilità non dovrebbe essere rinviata al momento in cui l’obbligo sarà pienamente operativo.

Sarà necessario intervenire già in fase di:

  • progettazione;
  • scelta dei materiali;
  • selezione dei componenti;
  • definizione dell’imballaggio secondario e terziario;
  • gestione di colle, etichette, rivestimenti e chiusure;
  • relazione con il fornitore;
  • definizione del prodotto destinato ai diversi mercati.

7. Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica

Il regolamento introduce obiettivi minimi di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo.

Dal 1° gennaio 2030, salvo la decorrenza successiva eventualmente prevista dal regolamento in relazione agli atti di esecuzione, sono stabilite percentuali minime differenziate, tra cui:

  • 30% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il PET, con alcune esclusioni;
  • 10% per altri imballaggi plastici sensibili al contatto;
  • 30% per le bottiglie monouso di plastica per bevande;
  • 35% per gli altri imballaggi di plastica.

Articolo 7, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2025/40

Dal 1° gennaio 2040 sono previsti obiettivi più ambiziosi, che arrivano, per alcune categorie, fino al 65%.

Gli obiettivi non si applicano indistintamente a ogni imballaggio: il regolamento prevede esclusioni e deroghe per alcune categorie particolarmente sensibili, tra cui determinati imballaggi di medicinali, dispositivi medici, dispositivi diagnostici e alimenti destinati a specifiche categorie di consumatori.

L’impresa dovrebbe quindi verificare non soltanto la percentuale dichiarata dal fornitore, ma anche:

  • la provenienza del materiale riciclato;
  • il metodo di calcolo;
  • il periodo di riferimento;
  • l’impianto di produzione;
  • la categoria di imballaggio;
  • l’eventuale applicabilità di una deroga;
  • la documentazione tecnica disponibile.

8. Riduzione degli imballaggi e divieto di spazio vuoto eccessivo

Il regolamento richiede che, dal 1° gennaio 2030 o dalla diversa data prevista in relazione agli atti di esecuzione, il fabbricante o l’importatore progetti l’imballaggio riducendone peso e volume al minimo necessario per garantire la funzionalità.

Sono inoltre oggetto di attenzione gli imballaggi che aumentano il volume percepito del prodotto attraverso:

  • doppie pareti;
  • falsi fondi;
  • strati non necessari;
  • elementi privi di una reale funzione protettiva o tecnica.

Articolo 10, Regolamento (UE) 2025/40

A partire dal 1° gennaio 2030, gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico dovranno inoltre rispettare un limite massimo dello spazio vuoto, determinato secondo la metodologia prevista dal regolamento.

Questo obbligo può incidere direttamente su:

  • packaging per e-commerce;
  • scatole di spedizione;
  • imballaggi multipli;
  • sistemi di protezione interna;
  • riempitivi;
  • progettazione del prodotto e della confezione.

9. Riutilizzo e ricarica: gli obiettivi per la logistica e la vendita

Il regolamento non si limita a promuovere il riciclo, ma introduce anche obiettivi di riutilizzo.

Dal 1° gennaio 2030, per determinate categorie di imballaggi utilizzati nel trasporto, tra cui pallet, casse, vassoi, contenitori, fusti, taniche, pellicole e reggette, gli operatori economici dovranno assicurare che almeno il 40% degli imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo, salvo le esclusioni previste.

Per il 2040 il regolamento indica l’obiettivo di raggiungere almeno il 70% per le categorie interessate, secondo la formulazione e le condizioni previste dalla disposizione.

Sono inoltre previsti obiettivi specifici per:

  • imballaggi multipli;
  • bevande alcoliche e analcoliche;
  • sistemi di trasporto tra sedi collegate;
  • commercio elettronico;
  • settore alberghiero, della ristorazione e del catering.

Articolo 29, Regolamento (UE) 2025/40

Gli operatori che utilizzano imballaggi riutilizzabili devono partecipare a uno o più sistemi di riutilizzo e garantire che gli imballaggi siano ricondizionati prima di essere nuovamente messi a disposizione degli utilizzatori finali.

10. Etichettatura e strumenti digitali

Le nuove etichette armonizzate

Dal 12 agosto 2028, salvo la decorrenza successiva eventualmente prevista in relazione agli atti di esecuzione, gli imballaggi dovranno recare un’etichetta armonizzata con informazioni sui materiali che li compongono, per facilitare la corretta separazione da parte dei consumatori.

L’etichetta dovrà essere:

  • facilmente comprensibile;
  • visibile;
  • leggibile;
  • durevole;
  • disponibile nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro interessato.

Articolo 12, paragrafo 5, Regolamento (UE) 2025/40

QR code e imballaggi riutilizzabili

Gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato dal 12 febbraio 2029, salvo il differimento collegato all’adozione dell’atto di esecuzione pertinente, dovranno recare un’etichetta che informi della loro riutilizzabilità e, secondo le condizioni previste, un codice QR o altro supporto dati digitale per fornire informazioni sul sistema di riutilizzo, sui punti di raccolta e sulla tracciabilità.

Per le imprese questo comporta la necessità di coordinare:

  • grafica e informazioni presenti sull’imballaggio;
  • gestione dei dati;
  • tracciabilità;
  • sistemi di restituzione;
  • informazioni al consumatore;
  • vendite online;
  • documentazione tecnica.

Le informazioni rese disponibili tramite strumenti digitali non dovrebbero essere trattate come un elemento puramente commerciale: devono essere coerenti con i requisiti normativi e con le informazioni fornite sul prodotto imballato.

11. Responsabilità estesa del produttore e vendite all’estero

Che cos’è la responsabilità estesa del produttore?

La responsabilità estesa del produttore, spesso indicata con l’acronimo EPR, attribuisce al produttore responsabilità finanziarie e organizzative connesse alla gestione del prodotto e dei relativi rifiuti.

Per gli imballaggi, il regolamento considera produttore il soggetto che mette a disposizione per la prima volta un imballaggio o un prodotto imballato nel territorio di uno Stato membro oppure che disimballa prodotti imballati senza essere l’utilizzatore finale.

La registrazione nei diversi Stati membri

I produttori devono iscriversi nel registro nazionale di ciascuno Stato membro nel cui territorio mettono a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati oppure disimballano prodotti imballati senza essere utilizzatori finali.

Il regolamento prevede inoltre che, se il produttore o il rappresentante autorizzato non è registrato nello Stato membro interessato, gli imballaggi o i prodotti imballati non possano essere messi a disposizione per la prima volta in quel territorio, secondo le condizioni previste dalla disciplina.

Vendite transfrontaliere e rappresentante autorizzato

Per determinate categorie di produttori che mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti, il regolamento prevede la nomina di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore mediante mandato scritto.

La verifica è particolarmente importante per imprese che vendono:

  • tramite e-commerce;
  • tramite marketplace;
  • direttamente a consumatori esteri;
  • tramite distributori locali;
  • con prodotti confezionati nel proprio stabilimento;
  • in più Stati membri contemporaneamente.

Anche le piattaforme online possono essere coinvolte: per consentire ai consumatori dell’Unione di concludere contratti a distanza con i produttori, devono ottenere determinate informazioni sulla registrazione EPR e un’autocertificazione del produttore nei casi previsti dal regolamento.

12. Il coordinamento con la disciplina italiana

Il Regolamento (UE) 2025/40 è direttamente applicabile, ma continua a essere necessario verificare il coordinamento con la disciplina italiana relativa alla gestione dei rifiuti e agli obblighi di produttori e utilizzatori.

Il D.Lgs. 152/2006 prevede regimi di responsabilità estesa del produttore e stabilisce requisiti relativi a ruoli, responsabilità, flussi informativi, costi e gestione dei rifiuti.

Per gli imballaggi, produttori e utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio riferibili ai propri prodotti, secondo la disciplina nazionale applicabile.

La normativa italiana prevede, tra le modalità di adempimento, sistemi autonomi, sistemi collettivi e la partecipazione al Consorzio nazionale imballaggi, salvo le alternative previste dalla legge.

Il coordinamento non deve essere dato per scontato: l’impresa deve verificare quali disposizioni nazionali restino applicabili, quali siano state modificate e quali adempimenti derivino direttamente dal regolamento europeo o dalle norme nazionali di attuazione e organizzazione.

13. Sanzioni e conseguenze della non conformità

Il regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano, entro il 12 febbraio 2027, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni.

In caso di non conformità formale, l’autorità può chiedere all’operatore economico di porre fine alla violazione. Tra le ipotesi considerate rientrano:

  • mancata redazione della dichiarazione UE di conformità;
  • dichiarazione incompleta o errata;
  • documentazione tecnica assente o incompleta;
  • informazioni mancanti o false;
  • irregolarità relative all’etichettatura digitale;
  • mancato rispetto degli obblighi sugli imballaggi eccessivi;
  • mancato rispetto delle prescrizioni su riciclabilità, contenuto riciclato o riutilizzo.

Articolo 62, Regolamento (UE) 2025/40

Se la non conformità persiste, le autorità possono adottare misure dirette a vietare la messa a disposizione dell’imballaggio o a ottenere il richiamo o il ritiro dal mercato nei casi previsti dal regolamento.

In Italia, il D.Lgs. 152/2006 prevede inoltre specifiche sanzioni per alcune violazioni degli obblighi relativi a raccolta, gestione, sistemi autonomi e sistemi consortili degli imballaggi.

La sanzione concreta dipende dalla violazione contestata, dal ruolo dell’impresa, dalla disciplina applicabile e dal momento in cui il fatto si verifica. Non è quindi corretto considerare il regolamento come una fonte che prevede un’unica sanzione generale per ogni irregolarità.

14. Timeline: le principali scadenze

Data Che cosa cambia
11 febbraio 2025 Il regolamento entra in vigore, venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
12 agosto 2026 Applicazione generale del regolamento; applicazione dei limiti PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti; abrogazione della Direttiva 94/62/CE, salvo le disposizioni transitorie previste.
12 febbraio 2027 Termine previsto per l’adozione delle sanzioni nazionali e per alcune misure relative alla ricarica.
12 agosto 2028 Decorrenza, secondo le condizioni previste, dell’etichettatura armonizzata degli imballaggi e dei contenitori per la raccolta.
12 febbraio 2029 Decorrenza prevista per l’etichetta degli imballaggi riutilizzabili e per le relative informazioni digitali, salvo il differimento previsto dal regolamento.
1° gennaio 2030 Obiettivi e requisiti progressivi su riciclabilità, contenuto riciclato, riduzione degli imballaggi, spazio vuoto, riutilizzo e formati vietati.
1° gennaio 2035 Applicazione della fase relativa al riciclaggio su scala, secondo la metodologia e gli atti di esecuzione previsti.
1° gennaio 2038 Gli imballaggi dovranno raggiungere almeno le classi di riciclabilità A o B, secondo le condizioni previste.
1° gennaio 2040 Obiettivi più ambiziosi per il contenuto riciclato nella plastica e per il riutilizzo.

Le scadenze collegate agli atti delegati e di esecuzione devono essere monitorate, perché il regolamento prevede in alcuni casi una decorrenza successiva qualora tali atti siano adottati oltre la data indicata.

15. Checklist per le imprese

Il Regolamento Imballaggi riguarda la nostra azienda?

Mappatura dei prodotti e degli imballaggi

  • Abbiamo censito tutti gli imballaggi utilizzati o immessi sul mercato?
  • Abbiamo distinto gli imballaggi primari, multipli, da trasporto e da e-commerce?
  • Abbiamo individuato i materiali utilizzati?
  • Abbiamo verificato quali imballaggi siano monouso e quali riutilizzabili?
  • Abbiamo individuato gli imballaggi destinati al contatto con alimenti?
  • Abbiamo verificato i mercati nazionali nei quali l’imballaggio viene messo a disposizione?

Ruolo dell’impresa

  • Siamo fabbricanti, importatori, distributori o utilizzatori?
  • Vendiamo imballaggi con il nostro nome o marchio?
  • Modifichiamo un imballaggio già immesso sul mercato?
  • Importiamo prodotti già confezionati?
  • Disimballiamo prodotti senza essere utilizzatori finali?
  • Utilizziamo imballaggi per il trasporto tra sedi o verso clienti?

Documentazione

  • Abbiamo la documentazione tecnica dell’imballaggio?
  • Abbiamo una dichiarazione UE di conformità aggiornata?
  • La documentazione identifica chiaramente il prodotto e la sua versione?
  • Sono disponibili i risultati dei test e delle verifiche?
  • Abbiamo definito chi conserva i documenti e per quanto tempo?
  • Abbiamo una procedura per aggiornare la documentazione in caso di modifica?

Fornitori

  • I fornitori ci forniscono dati sulla composizione dei materiali?
  • Abbiamo informazioni su riciclabilità e contenuto riciclato?
  • Abbiamo verificato la presenza di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti?
  • I contratti prevedono obblighi informativi e garanzie di conformità?
  • È previsto l’obbligo di comunicare tempestivamente modifiche o non conformità?
  • È disciplinata la responsabilità per informazioni inesatte o incomplete?

Vendite in altri Stati membri

  • Abbiamo individuato gli Stati membri nei quali mettiamo a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati?
  • Abbiamo verificato gli obblighi di registrazione EPR in ciascun Paese?
  • È necessario nominare un rappresentante autorizzato?
  • Sono stati verificati gli obblighi dei marketplace e delle piattaforme online?
  • Abbiamo considerato i diversi sistemi nazionali di raccolta e gestione?

Pianificazione futura

  • Abbiamo un piano per l’etichettatura armonizzata?
  • Abbiamo verificato gli obiettivi di riciclabilità per il 2030?
  • Abbiamo iniziato a valutare l’utilizzo di plastica riciclata?
  • Abbiamo analizzato gli imballaggi per e-commerce e lo spazio vuoto?
  • Abbiamo verificato l’impatto degli obiettivi di riutilizzo sulla logistica?
  • Abbiamo individuato le funzioni aziendali responsabili del progetto?

16. Che cosa dovrebbe fare oggi un’impresa?

Un percorso di adeguamento può essere organizzato in sei fasi.

1. Mappare gli imballaggi

Il primo passaggio consiste nel costruire un inventario degli imballaggi utilizzati, acquistati, importati o immessi sul mercato.

2. Identificare i ruoli

È necessario distinguere il ruolo tecnico di fabbricante, importatore o distributore dalla qualifica di produttore ai fini EPR.

3. Raccogliere i dati dai fornitori

L’impresa dovrebbe predisporre una procedura standard per ottenere informazioni uniformi da tutti i fornitori.

4. Verificare la conformità

La verifica dovrebbe riguardare:

  • materiali;
  • sostanze;
  • PFAS;
  • riciclabilità;
  • contenuto riciclato;
  • riutilizzabilità;
  • etichettatura;
  • documentazione tecnica.

5. Aggiornare i contratti

I contratti di fornitura, distribuzione, importazione e logistica dovrebbero chiarire responsabilità, documenti, garanzie, audit e gestione delle non conformità.

6. Pianificare le scadenze

Le imprese dovrebbero organizzare un piano con responsabilità interne, scadenze, budget, fornitori coinvolti e verifiche periodiche.

La conformità non dovrebbe essere gestita come un controllo una tantum. Il regolamento richiede infatti un sistema capace di tenere conto dell’evoluzione della progettazione, dei materiali, delle norme tecniche e della documentazione.

17. Il supporto dello Studio

Lo Studio assiste imprese, produttori, importatori, distributori e operatori della logistica nella gestione degli aspetti giuridici connessi al nuovo Regolamento Imballaggi.

L’assistenza può riguardare:

  • mappatura degli imballaggi e dei ruoli aziendali;
  • analisi degli obblighi applicabili;
  • revisione dei contratti con i fornitori;
  • predisposizione di clausole su conformità, garanzie e responsabilità;
  • verifica della documentazione tecnica;
  • supporto sugli obblighi EPR;
  • analisi delle vendite transfrontaliere;
  • rapporti con rappresentanti autorizzati e organizzazioni EPR;
  • gestione di richieste delle autorità;
  • valutazione di non conformità, richiami e ritiri;
  • predisposizione di procedure interne;
  • pianificazione delle scadenze del 2028, 2030 e 2035.

L’obiettivo non è soltanto evitare una sanzione, ma costruire un sistema di gestione della conformità che riduca il rischio di blocchi commerciali, contestazioni contrattuali, costi imprevisti e difficoltà nella vendita in altri Paesi europei.

Conclusioni

Il Regolamento (UE) 2025/40 rappresenta un cambiamento significativo per tutte le imprese che producono, importano, vendono o utilizzano imballaggi.

La disciplina interviene contemporaneamente su:

  • composizione dei materiali;
  • sostanze e PFAS;
  • riciclabilità;
  • contenuto riciclato;
  • riduzione degli imballaggi;
  • riutilizzo;
  • etichettatura;
  • documentazione;
  • responsabilità estesa del produttore;
  • registrazione nei diversi Stati membri;
  • rapporti con fornitori e operatori logistici;
  • controlli e sanzioni.

Il principale rischio per le imprese è attendere le singole scadenze senza considerare che molte attività richiedono tempi lunghi: modifica dei materiali, qualificazione dei fornitori, adeguamento dei contratti, raccolta dei dati, test, registrazioni e revisione dei processi aziendali.

La domanda da porsi non è soltanto:

“Il nostro imballaggio è riciclabile?”

È necessario chiedersi anche:

“Possiamo dimostrare che lo è, abbiamo i documenti necessari e sappiamo chi è responsabile lungo tutta la filiera?”

Una verifica tempestiva consente di affrontare il nuovo quadro normativo con maggiore controllo e di trasformare un obbligo di conformità in un’occasione per rendere più trasparenti i processi, più solidi i contratti e più competitiva la propria offerta.

Il presente articolo ha finalità informative e non sostituisce una valutazione specifica dell’imballaggio, della documentazione tecnica, del ruolo dell’impresa o degli obblighi applicabili nel singolo Stato membro. Le disposizioni nazionali, gli atti delegati e gli atti di esecuzione devono essere verificati in relazione alla data di pubblicazione e al settore interessato.

1920 1440 Avv. Fontana Ros